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15 dicembre 2009
Con ordinanza del 9 febbraio 2009, al momento consultabile solo su siti a pagamento, il Tribunale di Bologna, nell’affrontare il caso di un ex collaboratore di un’azienda che aveva riprodotto e utilizzato online il database dell’azienda stessa, ha indicato importanti elementi idonei a individuare quando una banca dati ha contenuto creativo ed è, quindi, tutelata dalla legge 633/1941 sul diritto d’autore.
Precisamente, secondo il tribunale, nelle opere di compilazione o raccolta di dati di dominio pubblico – quali in genere sono le banche dati - l'elemento creativo può essere dato dall'utilizzo di particolari criteri di cernita o selezione di materiali e può essere anche dato dall'utilizzo di specifici criteri di organizzazione sistematica dei medesimi materiali o nell'applicazione di criteri già conosciuti a dati precedentemente non sistemati.
Ciò che rileva è dunque l'intervento elaborativo dell'autore. Dovrà perciò escludersi il carattere creativo in tutti i casi in cui i dati vengano organizzati secondo criteri del tutto consueti e necessari (per esempio, utilizzando un ordine alfabetico o cronologico).