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Violazione del copyright: risponde anche l’azienda

Scritto da Avv. Annarita Gili 12 novembre 2009

Il dipendente deve aver agito nell’interesse o a vantaggio dell’impresa (a cura del’Avv. Annarita Gili)


Il 7° comma dell’art. 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha ulteriormente esteso l’ambito di applicabilità del d.lgs 231/2001, che regola la responsabilità amministrativa dell’impresa dipendente da reati commessi dai vertici dell’ente, o da loro sottoposti.

Dopo essere stati aggiunti numerosi reati informatici e trattamenti illeciti di dati personali (art. 7 legge 48/2008), è ora la volta delle norme a tutela del diritto d’autore, previste dagli artt. 171, 1° comma, lett. a-bis) e 3° comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 633/1941.

Tra i reati considerati, la diffusione con qualsiasi mezzo di opera protetta da copyright, la duplicazione di software, l’uso illegittimo di una banca dati.

Questa previsione, che implicitamente invita i datori di lavoro a sorvegliare l’uso che i propri dipendenti fanno degli strumenti informatici messi a loro disposizione, si scontra con le numerose norme che limitano l’ambito e le modalità di questo tipo di controllo.

Ultimo aggiornamento ( 12 novembre 2009 )