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La diffamazione a mezzo Internet è sempre “aggravata”

Scritto da Avv. Annarita Gili 01 ottobre 2008

Il reato, però, non è punibile se è commesso nell’esercizio del diritto di cronaca o di critica
 
La Cassazione penale, con sentenza n. 31392 del 25.7.2008, consultabile sul sito personaedanno.it, ha affermato che la diffamazione tramite internet costituisce sicuramente un'ipotesi di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, 3° comma, cod. pen., in quanto commessa “con altro mezzo di pubblicità” (rispetto alla stampa).
Al tempo stesso, però, “essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione)”, anche attraverso il web si estrinseca il diritto, costituzionalmente garantito, di esprimere le proprie opinioni. In altre parole, i diritti di cronaca e di critica, discendendo direttamente dall'art. 21 della Costituzione, non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma si riferiscono a ogni cittadino.
Pertanto, “chiunque e con qualsiasi mezzo (anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque può produrre critica e cronaca”. Ciò, naturalmente, deve avvenire nel rispetto dei limiti – indicati dalla giurisprudenza - all'esercizio di tali diritti.