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15 dicembre 2009
Il Garante per la privacy, con un provvedimento richiamato nella newsletter del 2 marzo 2009, ha vietato a un’azienda l’utilizzo di dati biometrici dei propri dipendenti, quali le impronte digitali, per la rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro, finalizzata a calcolare la retribuzione ordinaria e straordinaria da corrispondere.
La società non ha infatti indicato ragioni specifiche idonee a giustificare l’adozione di questo sistema di riconoscimento. Oltre a ciò, si era limitata a informare le organizzazioni sindacali aziendali dell’installazione del sistema di identificazione, ma non aveva raggiunto con loro l’accordo previsto dall’art. 4, 2° comma, dello Statuto dei lavoratori per il controllo a distanza.
Procedura, quest’ultima, che la Corte di Cassazione richiede anche nel caso in cui le apparecchiature consentano "di controllare il rispetto o non degli orari di entrata e uscita e la presenza sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti".